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Improcedibile il ricorso di AGCOM contro Wind Tre e Telecom Italia


Pubblicato il: 6/8/2024

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi.

Considerato che questa Sezione ha, con sentenza n. 10635/2023, pur in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato l’annullamento delle delibere n. 376/21/CONS del 18 novembre 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, n. 228/21/CONS della medesima Autorità, recante “Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2020”, n. 429/21/CONS della medesima Autorità, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, oggetto, ex aliis, anche del presente giudizio.

Considerato che: come già prospettato con ordinanza di questa Sezione n. 65 del 2024, in ragione della natura degli atti impugnati e dei vizi riscontrati dal giudice; amministrativo risulta configurabile un’estensione erga omnes degli effetti della predetta sentenza di annullamento n. 10635/2023; ii) infatti, i provvedimenti impugnati costituiscono regolazione dei presupposti e delle condizioni dettati dall’Autorità in relazione ai contributi dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, e, inoltre, la sentenza di annullamento si è, comunque, fondata, ex aliis, sulla sussistenza di un deficit istruttorio e metodologico nella parametrazione delle attività ricomprese nell’ambito di applicazione del contributo, imponendo, pertanto, una riedizione integrale del potere dell’Autorità, nel solco dei principi affermati; iii) tale sentenza di annullamento ha, quindi, eliminato dal “mondo giuridico” i generali provvedimenti di regolazione dell’Autorità e, di conseguenza, ha determinato il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento articolata da altri operatori, i quali non ricaverebbero alcuna ulteriore utilità da una sentenza di merito su provvedimenti già definitivamente e con effetti erga omnes annullati.

Considerato che la sentenza n. 10635/2023 della Sezione risulta transitata in rem iudicatam, essendo anche decorso il termine (dimidiato ex art. 119 c.p.a.) per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente decidendo sull'appello principale, come in epigrafe proposto: -in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; - dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Wind Tre S.p.A.; - compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio