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Improcedibile il ricorso di AGCOM contro RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.


Pubblicato il: 6/10/2024

Nel contenzioso, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe De Vergottini.

La RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. adiva il TAR per il Lazio per l’annullamento della delibera AGCOM n. 434/19/CONS, concernente misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, della delibera dell'AGCOM n. 46/20/CONS, recante le modifiche e integrazioni alla delibera n. 434/19/CONS, della delibera n. 47/20/CONS recante modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'autorità per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media nonché della delibera n. 426/19/CONS con cui è stato approvato il rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2018. 

Il TAR adito, sez. IV, con la sentenza n. 16116/2023, ha rilevato che il Consiglio di Stato aveva annullato le predette delibere dell’Autorità con la sentenza n. 205 del 12 gennaio 2022, e, alla luce degli effetti erga omnes di tale pronuncia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

 Tale pronuncia è stata appellata da AGCOM, con ricorso ritualmente notificato il 25.1.2024 e depositato nel PAT il 26.1.2024.

Si è costituita per resistere all’appello RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., riproponendo le censure non esaminate dal TAR in primo grado ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 16166/2023, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

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