Improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso del Comune di Cavallino contro Wind
Pubblicato il: 6/10/2024
Nel contenzioso, il Comune di Cavallino è affiancato dall'avvocato Domenico Ettore Bruno; Wind Tre S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Sartorio.
Con ricorso iscritto al n. 1248/2020 R.R. Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind) impugnava dinanzi al Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 giugno 2020, di approvazione del «Regolamento per l'utilizzo della tecnologia 5G», ove occorrendo, unitamente al «Regolamento comunale disciplinante la installazione e l’esercizio di sistemi e apparecchiature generatori di campi elettromagnetici non ionizzanti».
Il Tar accoglieva il ricorso con la sentenza n. 818 del 27 maggio 2021 in questa sede impugnata.
Con atto depositato il 31 gennaio 2022, in prossimità della discussione dell’istanza cautelare, il Comune, allegando di aver avviato un riesame della disciplina in questione, chiedeva il rinvio della discussione cautelare «ad una data successiva al 15 aprile 2022» o, in subordine, di «procedere alla cancellazione dell’istanza di sospensiva dal ruolo permettendo la sua riproposizione in un momento successivo alle nuove determinazioni che saranno adottate dall’ente appellante».
All’esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2022, preso atto dell’istanza da ultimo richiamata, con ordinanza n. 588/2022, il Collegio valutava «ai sensi dell’art.84, u.c., c.p.a., la sostanziale rinunzia alla stessa ovvero la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione» dandone atto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.