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Respinto il ricorso di Società Elettrica Valtellinese relativo allo smaltimento di rifiuti provenienti dalle apparecchiature elettriche


Pubblicato il: 6/10/2024

Nel contenzioso, S.E. Val. - Società Elettrica Valtellinese S.r.l. è affiancata dagli avvocati Salvatore Dettori, Andrea Martelli e Mara Chilosi.

S.E. Val. - Società Elettrica Valtellinese S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II, 3 marzo 2022 n.177, che ha respinto il ricorso di primo grado.

La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore dei rifiuti, gestisce in particolare un impianto di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE autorizzato con provvedimento della provincia di Lecco 22 dicembre 2020 prot. n.78215 (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), impianto che si trova a Colico (Lc) in via La Croce 10, nel quale esercita attività di recupero di questi rifiuti, che in sintesi vengono sottoposti ad un primo trattamento, al termine del quale si presentano come frammenti risultato di una macinazione, e successivamente vengono avviati ad appositi impianti appunto di recupero dei metalli non ferrosi ovvero preziosi in essi contenuti. Poiché questi impianti di recupero nel nostro Paese nella sostanza non esistono, la ricorrente appellante esegue periodicamente spedizioni transfrontaliere di rifiuti di questo tipo. Si controverte del corretto procedimento applicabile ad una di queste spedizioni, indirizzata all’impianto della Onahama Smelting and Refining Co. Ltd., facente parte del noto gruppo Mitsubishi e situato in Giappone (cfr. atto di appello, pp. 9-11, fatti non contestati in causa).

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dall’impresa contro il provvedimento 23 aprile 2021 appena descritto e contro gli altri atti pure indicati in epigrafe, ritenendo in sintesi legittimo l’operato dell’Agenzia delle dogane; in particolare ha ritenuto corretto l’apprezzamento secondo il quale i rifiuti spediti non erano classificabili con il codice dichiarato, ovvero, come si ripete, con il codice B1110 – OCSE GC020.

Contro questa sentenza, l’interessata ha proposto impugnazione, con appello che contiene cinque motivi, di riproposizione di quelli dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7808/2022), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante a rifondere alle amministrazioni statali appellate costituite le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00) complessivi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti.