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Respinto il ricorso di Alf Investment per il parere di compatibilità di una RSA nel Comune di Oristano


Pubblicato il: 6/10/2024

Nel contenzioso, Alf Investment S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu; Regione Sardegna è assistita dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola.

La società Alf Investment s.r.l., operante su tutto il territorio nazionale nel settore della progettazione e realizzazione di strutture socio - sanitarie per anziani non autosufficienti e invalidi, con specifico riguardo alle “RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali”, “Strutture integrate per anziani non autosufficienti” e “Strutture Psichiatriche”, ha presentato al Comune di Oristano, tramite portale Suape, una istanza per l’acquisizione del parere di compatibilità (ex artt. 8-ter, d.lgs. n. 502 del 1992 e 27, l.reg. n. 24 del 2020) relativo ad una struttura sanitaria destinata a residenza sanitaria assistenziale (RSA), con capacità operativa complessiva di n. 73 posti letto autorizzabili, e due strutture sanitarie residenziali psichiatriche per adulti per interventi socio riabilitativi (srp3), autonome, denominate a1 e a2, con capacità operativa complessiva di n. 32 posti letto autorizzabili.

In data 14 giugno 2021 ha ottenuto il nulla osta (n. 17291) della Regione Sardegna; il successivo 9 luglio 2021 la conforme Determinazione (n. 113) del Suape, con termine finale di realizzazione fissato all’8 luglio 2024. Non riuscendo a realizzare le strutture nel Comune di Oristano ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento della struttura nel vicino Comune di Santa Giusta, ottenendo il nulla osta della RAS del 25 febbraio 2022 e la determina del Suape del 3 marzo 2022, con assenso al trasferimento ma con l’espressa conferma dell’originario termine finale all’8 luglio 2024. Avendo appreso dal Comune di Santa Giusta della impossibilità di realizzare la struttura, ha riproposto l’istanza al Comune di Oristano, ottenendo in data 16 dicembre 2022 il nulla osta della RAS (n. 29095) e il provvedimento del Suape n. 140 del 20 dicembre 2022 di assenso al (ri)trasferimento, sempre con la conferma del termine finale dell’8 luglio 2024.

Con Determinazione dell’8 settembre 2023 la richiesta di proroga è stata respinta.

La società ha impugnato la determina dell’8 settembre 2023 dinanzi al Tar Sardegna, deducendo che poiché la ratio delle proroghe risiede negli impedimenti (o nelle pesanti restrizioni imposte) agli spostamenti, all’avvio/esercizio delle attività e al funzionamento degli stessi uffici pubblici durante il periodo della pandemia da Covid-19, il termine di validità del parere rilasciato il 9 luglio 2021 sarebbe da ritenersi posticipato all’8 gennaio 2025, perchè ricadente nel periodo “coperto” dalla proroga semestrale della Delibera n. 2/16 del 20 gennaio 2022.

Con sentenza 6 dicembre 2023, n. 922 la sez. I del Tar Sardegna ha respinto il ricorso.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.