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Respinto il ricorso di ANICA contro le sanzioni AGCM


Pubblicato il: 6/11/2024

Nel contenzioso, Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali è affiancata dagli avvocati Mario Libertini e Fabio Cintioli; Associazione Piccolo America è assistita dall'avvocato Claudio Giangiacomo.

Con provvedimento n. 28286 datato 8 luglio 2020, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato («AGCM» o «Autorità») disponeva l’applicazione di una misura cautelare nei confronti di Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, ai sensi dell’art. 14-bis della l. n. 287 del 1990.

Tale provvedimento era emanato in ragione di un’asserita violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2, l. 287 del 1990 da parte della medesima ANICA e da parte di ANEC (Associazione regionale Lazio esercenti cinema, la quale lo impugnava con separato ricorso). AGCM ordinava, quindi, la cessazione immediata «nelle more della definizione del procedimento avviato con delibera del 17 giugno 2020», dell’attuazione dell’«intesa ivi contestata, volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte di arene e a titolo gratuito», oltre che la revoca delle «comunicazioni/indicazioni contenenti ogni forma di condizionamento e/o orientamento della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico, dandone adeguata comunicazione agli iscritti».

Nel provvedimento evidenziava AGCM che a partire da maggio 2019, Cinemusica Nova s.r.l. e le associazioni Piccolo America, Insieme per Balduina e l’associazione Laboratorio di quartiere Giambellino, denunciavano all’Autorità dedotti crescenti ostacoli riscontrati nel reperire le opere da proiettare nel corso delle iniziative estive a titolo gratuito, imputati al «blocco da parte delle case distributrici nel rilasciare fìlm», con mancate autorizzazioni alla proiezione tali da «rendere dubbio lo svolgimento delle manifestazioni».

L’Autorità, dunque, ipotizzava la presenza di un’intesa volta al «boicottaggio collettivo dell'attività delle arene gratuite tesa a ostacolare l’approvvigionamento delle opere cinematografiche che costituiscono l’input necessario per lo svolgimento delle manifestazioni estive»: contestualmente al procedimento principale, essa avviava il procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis cit., al fine di prevenire il danno grave e irreparabile per la concorrenza stante il rischio del mancato svolgimento delle attività nelle arene estive a titolo gratuito.

AGCM intimava, dunque, la cessazione dell’attuazione dell’intesa contestata ad ANICA, ANEC e ANEC Lazio al fine di evitare «danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati rilevanti» per il tempo dell’istruttoria.

Con il ricorso proposto in prime cure, ANICA chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti delle parti private non costituite in giudizio.