Respinto il ricorso della Casa di Cura S. Teresa per l'erogazione del ricovero ospedaliero per acuzie in day surgery
Pubblicato il: 6/11/2024
Nel contenzioso, la Casa di Cura S. Teresa S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Roberta Barone; ASL Frosinone è difesa dall'avvocato Gennaro Terracciano.
La Casa di Cura Santa Teresa S.r.l. in forza di accreditamento istituzionale definitivo confermato nel 2018, eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie per complessivi n. 20 posti letto ordinari, di cui 8 posti letto in DAY SURGERY per ortopedia e traumatologia.
Con Dca n. U00477 del 26 novembre 2019, essa è stata accreditata per le branche specialistiche ambulatoriali di allergologia, angiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, endocrinologia, medicina dello sport, neurologia, psichiatria, urologia, presidio di recupero e riabilitazione funzionale e, in virtù dei budget assegnati per il 2020, ha sottoscritto l’accordo ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 con la ASL Frosinone, con ciò accettando il tetto massimo di erogazione delle attività sanitaria e tutte le regole e i criteri di determinazione della remunerazione riconoscibile.
Con la DGR n G00647 pubblicata in data 22 febbraio 2022, la Regione ha definito il valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private Accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per la gestione dell'emergenza COVID-19, delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
Per quanto qui di interesse, alla Casa di Cura Santa Teresa la Regione ha attribuito, per la “produzione per acuti”, un valore pari ad euro 2.562.745,00, e, per la “produzione per le prestazioni di alta complessità per i residenti fuori regione (FRAC)”, un valore pari ad euro 255.067,00, e ciò a fronte di un budget per acuti assegnato per il triennio 2019- 2021 pari ad euro 2.817.812,20.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 21 aprile, la Casa di Cura ha chiesto l’annullamento della predetta Determinazione n. G00647 del 22 febbraio 2022, contestando in particolare il riconoscimento di un valore della produzione 2020 per acuti significativamente inferiore a quello contrattualizzato.
Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. Terza Quater, con sentenza qui impugnata n. 18515/2023, ha dichiarato il ricorso proposto dalla Casa di cura “inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate.