Respinto il ricorso della Cappellotto S.p.A. per la fornitura di un veicolo per espurgo allestito
Pubblicato il: 6/11/2024
Nel contenzioso, Cappellotto S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Franchin e Alessandro Tudor; Acque S.p.A. è difesa dall'avvocato Luigi Bimbi.
La società Cappellotto s.p.a. partecipava alla gara di appalto indetta da Acque Servizi s.r.l. avente ad oggetto la ‘fornitura di un veicolo per espurgo allestito con attrezzatura per aspirazione e trasporto rifiuti allo stato liquido, fangoso, per spurgo pozzi neri e per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d’acqua ad alta pressione’.
Il capitolato speciale d’appalto precisava le caratteristiche qualitative dell’allestimento e del veicolo e stabiliva che il mezzo fornito dovesse essere conforme a quanto previsto nel capitolato stesso.
Con nota del 20.4.2018, Acque Servizi s.r.l. comunicava l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’operatore economico Longo Euroservice s.r.l. in ragione del miglior prezzo da questi offerto, pari ad euro 236.000,00. La Cappellotto s.p.a, unico altro operatore economico partecipante alla gara, si classificava seconda, avendo offerto un prezzo pari ad euro 238.000,00.
La società Cappellotto s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per la Toscana avverso il diniego opposto dalla Stazione appaltante alla richiesta di revoca dell’aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, e all’istanza di accesso civico agli atti della procedura.
Il giudizio sull’istanza di accesso civico si concludeva con sentenza di questo Consiglio di Stato che, in parziale riforma della decisione di primo grado n. 201/2020, condannava l’Amministrazione alla ostensione della documentazione richiesta.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza n. 525 del 2023, respingeva il ricorso, sostenendo che l’impugnazione del diniego espresso sull’istanza volta a sollecitare la risoluzione contrattuale era inammissibile per difetto di giurisdizione, e le censure sollevate in ordine alla illegittimità della relazione, con cui Acque Servizi s.r.l. aveva disposto l’accettazione delle modifiche al mezzo, non erano fondate in quanto le varianti rientravano tra quelle ammissibili.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.