Accolto il ricorso di AE contro Intesa Sanpaolo S.p.A.
Pubblicato il: 5/29/2024
Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.
Espone l’Agenzia delle entrate ricorrente che Intesa San Paolo s.p.a. ( incorporante per fusione della Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a.) notificò il 6.3.2019 all'Agenzia delle Entrate atto di messa in mora, con il quale chiedeva l’esecuzione del giudicato di condanna al rimborso formatosi (in sede di secondo rinvio effettuato da questa Corte) sulla sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 715/04/2015 che, all’esito di un complesso e lungo iter giudiziario, aveva condannato l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente, della somma di € 1.250.153,65 a titolo di ritenute erroneamente versate, oltre agli "interessi legali" dalla data del 23.05.1996. In particolare, la società chiedeva nella messa in mora, in esecuzione del giudicato, l'erogazione del rimborso della sorte capitale, oltre agli interessi calcolati nella misura di € 939.444,00, comprensivi anche degli interessi ultradecennali.
L'Agenzia delle Entrate rimborsò la sorte capitale e gli interessi ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, calcolati in € 904.798,70, dandone previa comunicazione, in data 8 marzo 2019, alla banca contribuente. Quest’ultima, con comunicazione del 23 maggio 2019, ricevuto l'accredito del rimborso il 21 maggio 2019, chiese chiarimenti all'Ufficio in merito al calcolo degli interessi, ricevendo nello stesso giorno la risposta che il computo era stato effettuato ai sensi del ridetto art. 44.
La contribuente propose quindi reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546 del 1992, impugnando un ravvisato rifiuto di rimborso dell'Agenzia, a seguito di atto di messa in mora e di solo parziale adempimento del giudicato di condanna, lamentando l’ erroneo calcolo, da parte dell'Ufficio, degli interessi spettanti sul rimborso riconosciuto dalla sentenza irrevocabile, con riferimento alla mancata corresponsione degli interessi ultradecennali di cui all'art. 1, comma 139, della legge n. 244 del 2007, a suo dire dovuti ed ammontanti ad € 34.645,85.
Conclusa senza esito positivo la fase della mediazione, la società propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, impugnando il rifiuto del rimborso di una parte degli interessi maturati sul credito da rimborsare. L’adita CTP accolse il ricorso.
Interposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza qui impugnata, lo ha rigettato. Propone ricorso per cassazione l’ Ufficio, affidandolo a quattro mezzi.
Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso e, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.