Rigettato il ricorso di Euroservice S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 6/5/2024
Nel contenzioso, Euroservice S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea e Fabrizio Amatucci.
Con la sentenza n. 6995/07/22 del 25/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 11206/09/21 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto integralmente il ricorso proposto da Euroservice s.r.l. in liquidazione nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.
L'avviso di accertamento era stato emesso a seguito del recupero a tassazione di alcune componenti negative di reddito e, in particolare: costi non di competenza; costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, conseguenti a sovrafatturazione; costi per sponsorizzazioni attinenti ad operazioni inesistenti; accantonamenti iscritti al fondo svalutazione crediti.
La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) l’Ufficio non aveva l’obbligo di motivare espressamente in ordine alle osservazioni del contribuente rese in sede di contraddittorio endoprocedimentale; b) la configurabilità di una frode fiscale giustificava la notifica dell’avviso di accertamento nel corso del periodo di sospensione previsto dalla legislazione di emergenza in relazione alla pandemia COVID-19; c) le emergenze probatorie inducevano a ritenere sussistente la contestata sovrafatturazione, preso come parametro valutativo l’anno 2017; d) non potevano essere riconosciuti i costi per sponsorizzazioni; e) la redditività dell’anno 2014 doveva essere riallineata a quella relativa all’anno 2017.
Avverso la sentenza di appello Euroservice proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.