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Accolto il ricorso di Euroservice S.r.l. in materia di imposizione IRAP, IRES e IVA


Pubblicato il: 6/6/2024

Nel contenzioso, Euroservice S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea e Fabrizio Amatucci.

Con la sentenza n. 97/16/23 del 09/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da Euroservice s.r.l. in liquidazione e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 136/05/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2015. 

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del recupero a tassazione di alcune componenti negative di reddito e, in particolare: costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, conseguenti a sovrafatturazione; costi per sponsorizzazioni attinenti ad operazioni inesistenti; accantonamenti iscritti al fondo svalutazione crediti.

 La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello del contribuente e rigettava l’appello incidentale di AE, evidenziando che: a) la configurabilità di una frode fiscale e il rilevante importo della pretesa fiscale giustificavano la notifica dell’avviso di accertamento nel corso del periodo di sospensione previsto dalla legislazione di emergenza in relazione alla pandemia COVID-19; b) non sussisteva alcun difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolarmente espletato, come nemmeno contestato dalla società contribuente; c) il giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli non si poneva in rapporto di pregiudizialità con quello tributario, né poteva configurarsi alcun giudicato; d) le emergenze probatorie inducevano a ritenere sussistente la contestata sovrafatturazione, preso come parametro valutativo l’anno 2017; d) andavano riconosciuti i costi per sponsorizzazioni in ragione della previsione dell’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.