Vittoria di Italcementi S.p.A. in materia di imposta di registro ipotecaria e catastale
Pubblicato il: 6/7/2024
Nel contenzioso, Italcementi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Marino e Rosamaria Nicastro.
L’Agenzia delle entrate ricorre, con un articolato motivo d’impugnazione, per la cassazione della sentenza n. 2250/2020, depositata in data 8/10/2020, con cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l’appello erariale, quanto quello incidentale proposto dalla contribuente ITALCEMENTI s.p.a., per l’effetto, confermando la decisione di primo grado, con cui la CTP di Milano aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l’Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale la ITALCEMENTI s.p.a., parte cedente, trasferiva alla controllante ITALIMMOBILIARE s.p.a., parte cessionaria, un compendio immobiliare, poi valorizzato dall’Ufficio sulla base del metodo OMI.
Parallelo, ma distinto, contenzioso veniva intrapreso da ITALIMMOBILIARE s.p.a. e l’adita CTR della Lombardia, con sentenza n. 2271/2020, rigettando l'appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La decisione è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.
La società contribuente si è costituita depositando controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.