Rigettato il ricorso di Leviticus relativo agli inadempimenti obbligazionari connessi al programma di finanziamento
Pubblicato il: 6/12/2024
Nel contenzioso, Leviticus Spv S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alberto Campegiani; Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. è assistita dall'avvocato Tommaso Di Nitto.
La società Banco BPM s.p.a., in qualità di mandataria di Banca Popolare di Milano s.p.a., impugnava, con richiesta di annullamento, la deliberazione adottata dal Consiglio di gestione del fondo di garanzia ai sensi della l.n. 662 del 1996, datata 27 giugno 2018, dichiarativa dell’inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente. La deliberazione, per l’effetto, negava la liquidazione della perdita subìta dalla medesima ricorrente, nella misura di €. 1.051.047,53, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni connesse ad un contratto di finanziamento finalizzato alla realizzazione di un programma di investimento da stipularsi con la società Edil Atellana società cooperativa di produzione e lavoro per la durata di 10 anni e per un importo pari ad €. 1.500.000,00.
Segnatamente, accadeva che con deliberazione del 20 ottobre 2011, il Comitato di gestione del fondo di garanzia ammetteva l’operazione sopra indicata per un importo massimo garantito di € 1.050.000,00, ossia il 70 % dell’operazione, da restituire ratealmente entro il 30 novembre 2021; nondimeno, la società beneficiaria provvedeva a «corrispondere puntualmente, nel periodo compreso tra il 31.1.2012 e il 31.10.2012, solo dieci rate mensili di ammortamento del finanziamento concesso, restando inadempiente per quelle successivamente maturate e scadute a far data dal 30.11.2012»; cosicché, in data 6 maggio 2012 veniva presentata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un’istanza di ammissione a concordato preventivo con prosecuzione di attività ai sensi dell'art. 181, comma 6 della legge fallimentare, disposto con decreto del Giudice delegato in data 18 luglio 2013; in data 29 novembre 2013 la ricorrente chiedeva alla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. di attivare il predetto fondo di garanzia per la liquidazione della perdita subita a seguito dell’inadempimento della beneficiaria, e ciò nella definita nella misura di €. 1.051.047,53.
A fondamento del ricorso deduceva, dunque la violazione di diverse disposizioni della l. n. 241 del 1990 e proponeva domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale s.p.a. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si opponeva all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 17666 del 2023, il T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, declinava la propria giurisdizione indicando quella del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.