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Rigettato il ricorso di OPE - Federicolcese Pubblicità Esterna per le tariffe relative agli stendardi pubblicitari


Pubblicato il: 6/13/2024

Nel contenzioso, O.P.E. - Federicolcese Pubblicità Esterna S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefania Contaldi e Renato Speciale; il Comune di Genova è assistito dagli avvocati Luca De Paolo e Caterina Chiesa.

La società appellante opera nel campo della pubblicità ed impugnava il regolamento pubblicità 2019 del Comune di Genova in merito alle tariffe da corrispondere per gli “stendardi” sostanzialmente fissi ossia ancorati in qualche modo al suolo (generalmente, gli “stendardi” non sono invece fissati ad appositi sostegni come i cartelloni pubblicitari).

Il gravato regolamento prevede(va) all’art. 26 che: a) i cartelloni su sostegni fissi sono soggetti a tariffa calcolata sulla proiezione a terra dei suddetti impianti (comma 3); b) gli stendardi a tariffa calcolata sui metri lineari di larghezza dello strumento pubblicitario (comma 4).

OPE impugnava tale previsione in quanto il regolamento non avrebbe tenuto conto di quei particolari stendardi che, come nella specie, non sono “liberi” (tipo bandiera) ma “ancorati al terreno”: dunque la tariffa andrebbe calcolata non “a metro lineare” ma in base alla “proiezione a terra” del manufatto stesso.

Il TAR negava tale peculiarità, sulla base di una restrittiva lettura del regolamento di esecuzione del codice della strada, e rigettava il gravame.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta con diversa motivazione. Spese compensate.