Respinto il ricorso del Policlinico di Monza relativo alla determinazione delle tariffe alle aziende sanitarie accreditate per l'anno 2015
Pubblicato il: 6/13/2024
Nel contenzioso, Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e Giovanni Francesco Nicodemo; Regione Lombardia è assistita dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi.
La Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.a. ha adito il T.A.R. per la Lombardia per dolersi della illegittimità della Delibera di Giunta Regionale n. X/5117 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2015”, nella parte in cui, tra l’altro, non riconosceva alla ricorrente la remunerazione per la funzione “complessità di gestione del FILE F”.
La ricorrente agiva altresì, con il ricorso introduttivo, ai fini dell’accertamento diritto a ricevere la relativa remunerazione in quanto funzione non tariffata, anche relativamente agli anni pregressi.
In particolare, con il quarto motivo di ricorso, direttamente attinente al suindicato punto dispositivo della delibera impugnata (la quale costituiva oggetto, per diversi profili dispositivi, anche di altre censure, la cui declaratoria di inammissibilità/infondatezza recata dalla sentenza appellata non ha costituito oggetto di appello), essa premetteva che la funzione suindicata era stata istituita con D.G.R. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 e che era funzionale a remunerare le strutture accreditate che applicavano il programma che consentiva alla Regione il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica: in concreto, aggiungeva la ricorrente, attraverso il suddetto programma le strutture accreditate trasmettevano alla Regione Lombardia i dati relativi alle attività di cura effettuate mediante somministrazione diretta dei farmaci a pazienti non ricoverati.
Essa deduceva altresì che, sebbene l’applicazione del suddetto programma avesse un costo identico per tutte le strutture accreditate che vi erano tenute, il finanziamento della relativa funzione veniva immotivatamente riconosciuto, mediante la delibera impugnata, soltanto “alle strutture accreditate che hanno erogato, attraverso il File F, un valore complessivo di farmaci ad alto costo posizionate tra l’80° e il 97° percentile del valore totale dei farmaci distribuiti attraverso il File F fra tutte le strutture lombarde accreditate”.
Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 2263 del 24 novembre 2020, ha respinto in parte qua il ricorso, essenzialmente richiamando il precedente di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 1655 del 10 settembre 2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4610/2021, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.