Rigettato il ricorso di Eutelia S.p.A. circa i contributi per i servizi bitstream
Pubblicato il: 6/14/2024
Nel contenzioso, Eutelia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria.
Oggetto del presente giudizio è la delibera n. 584/13/CONS con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 259/2003, ratione temporis vigente, ha risolto una controversia tra l’odierna appellante Eutelia s.r.l. e Telecom Italia S.p.A.
Detta controversia riguarda la debenza degli importi, fatturati da Telecom a carico di Eutelia, per il periodo 2008-2011, riguardanti contributi inerenti ai servizi bitstream da quest’ultima acquistati da Telecom sul mercato all’ingrosso.
Detti servizi bitstream consistono nella fornitura, da parte dell’operatore storico Telecom a favore degli operatori alternativi (cd. OLO, Other Licensed Operators), dietro versamento di un canone soggetto a regolamentazione, di un accesso virtuale alla banda larga su diversi livelli della rete. Il bitstream può essere offerto in modalità condivisa o naked: nella prima ipotesi, Telecom fornisce all’operatore alternativo l’accesso ADSL unitamente al servizio telefonico tradizionale; mentre, nel secondo caso, l’OLO utilizza la linea d’accesso solo per la fornitura del servizio digitale di trasmissione dati.
L’Autorità ha rigettato la domanda di Eutelia affermando che nel periodo di riferimento i principi di non discriminazione e parità di trattamento trovano applicazione sulla base della regola di determinazione dei prezzi del cd. “orientamento al costo” introdotta dalle delibere AGCOM n. 34/2006 e n. 249/2007. Tali delibere hanno stabilito che, attraverso i test di prezzo, l’Autorità determina se i prezzi richiesti da Telecom agli OLO consentano a quest’ultimi di proporre sul mercato retail un’offerta commerciale in grado di competere con quella di Telecom, incluse le promozioni dalla stessa proposte. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto di non dover accogliere le richieste di Eutelia dal momento che le promozioni praticate da Telecom sul mercato retail erano state ritenute replicabili da parte degli OLO.
Eutelia ha proposto ricorso al Tar Lazio avverso il provvedimento dell’Autorità. Il Tar Lazio, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.