Rigettato il ricorso di Siportal in materia di contributi per i servizi bitstream
Pubblicato il: 6/14/2024
Nel contenzioso, Siportal S.r.l. è affiancata dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria.
Oggetto del presente giudizio è la delibera n. 584/13/CONS con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 259/2003, ratione temporis vigente, ha risolto una controversia tra l’odierna appellante Siportal s.r.l. e Telecom Italia S.p.A.
Detta controversia riguarda la debenza degli importi, fatturati da Telecom a carico di Siportal, per il periodo 2006-2011, riguardanti contributi inerenti ai servizi bitstream da quest’ultima acquistati da Telecom sul mercato all’ingrosso.
Detti servizi bitstream consistono nella fornitura, da parte dell’operatore storico Telecom a favore degli operatori alternativi (cd. OLO, Other Licensed Operators), dietro versamento di un canone soggetto a regolamentazione, di un accesso virtuale alla banda larga su diversi livelli della rete. Il bitstream può essere offerto in modalità condivisa o naked: nella prima ipotesi, Telecom fornisce all’operatore alternativo l’accesso ADSL unitamente al servizio telefonico tradizionale; mentre, nel secondo caso, l’OLO utilizza la linea d’accesso solo per la fornitura del servizio digitale di trasmissione dati.
L’Autorità, con il provvedimento impugnato, ha riconosciuto a Siportal la mancata applicazione da parte di Telecom delle promozioni sui contributi di attivazione di linee ADSL naked soltanto per il periodo temporale 2006- 2007, mentre lo ha escluso per il periodo successivo.
Sia Siportal che Telecom hanno proposto ricorso al Tar Lazio avverso il provvedimento dell’Autorità, ciascuna contestando detto provvedimento nella parte in cui era risultata soccombente.
Siportal ha impugnato la predetta delibera n. 584/13, censurando il provvedimento nella parte in cui l’AGCOM aveva rigettato la sua domanda restitutoria.
Il Tar Lazio, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso ritenendo che la nuova disciplina regolatoria basata sul principio anzidetto dell’“orientamento al costo” è stata avviata con la deliberazione AGCOM n. 34/2006 ed è stata attuata solo con la successiva deliberazione AGCOM n. 249/2007 che, all’art. 23, ha disciplinato le modalità con cui l’Autorità deve verificare ex ante, secondo un meccanismo di silenzio-assenso, le offerte wholesale di Telecom al fine di stabilire se le medesime siano discriminatorie per gli operatori OLO. Con l’entrata in vigore di tale ultima delibera, pertanto, è venuto meno l’obbligo di “ribaltamento” automatico delle promozioni retail sul versante wholesale, con conseguente infondatezza della domanda avanzata da Siportal davanti al primo giudice dal momento che, a seguito dei test di prezzo condotti dall’Autorità in ordine alle offerte di Telecom, è stato escluso un comportamento discriminatorio di tale operatore.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.