Respinto il ricorso del Ministero contro il Centro di Riabilitazione Anmic
Pubblicato il: 6/14/2024
Nel contenzioso, il Centro di Riabilitazione Anmic è affiancato dagli avvocati Roberto Previte e Claudia Parise.
Con ricorso proposto dinanzi al T..A.R della Calabria il Centro di riabilitazione ANMIC ha impugnato sia il provvedimento del Comune di Crotone n. 12 del 28 marzo 2019, con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria di riabilitazione nella branca della neuropsichiatria infantile, sia, quale atto presupposto, il decreto del Commissario ad acta con cui è stato negato il parere di compatibilità previsto dall’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992.
Il T.A.R., con sentenza del 10 luglio 2019, n. 1423, ha accolto il ricorso della struttura sanitaria, ritenendo fondato l’unico motivo di gravame proposto dalla ricorrente, volto a far valere l’illegittimità degli atti avversati per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione degli artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992.
Il giudice di prime cure ha altresì ordinato al Commissario ad acta di rendere il prescritto parere, nelle more della conclusione del procedimento di formazione del fabbisogno, «prescindendo tuttavia dai D.C.A. n. 166/2017 e 109/2018, poiché inefficaci, e di verificare se l’autorizzazione sia, o meno, coerente col fabbisogno complessivo di assistenza specialistica, prendendo in considerazione i dati epidemiologici, le strutture presenti in ambito provinciale, la loro ubicazione ed i parametri dell’accessibilità ai servizi da parte della popolazione insistente nell’area di riferimento del nuovo presidio».
Con atto di appello notificato il 10 febbraio 2020, depositato il successivo 4 marzo, il Ministero della Salute e le altre amministrazioni indicate in epigrafe hanno impugnato la citata sentenza, chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le amministrazioni appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.