Accolto il ricorso AGCom contro i servizi di consegna di Express Group S.r.l.
Pubblicato il: 6/15/2024
Nel contenzioso, Express Group S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Giordano.
La Express Group s.r.l. svolge servizi postali di prelievo, smistamento e recapito di corrispondenza, ai sensi del d.lgs. 261 del 1999, in virtù di specifica licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, sotto la vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Con la delibera n. 621/15/CONS («Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane», come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS) AGCOM definiva i criteri e i principi che Poste Italiane deve rispettare nel predisporre le condizioni generali di restituzione da applicare agli altri operatori postali, come la originaria ricorrente, in particolare quando invii di corrispondenza affidati ad operatori alternativi siano rinvenuti nella rete; in base al quadro regolamentare vigente, l’operatore alternativo ha facoltà di concludere un accordo individuale con Poste Italiane che disciplini le condizioni del servizio di restituzione e, in caso di mancato accordo, l’operatore è obbligato a sottoscrivere le Condizioni generali di contratto (di seguito anche «CGC») con Poste Italiane (art. 3 delibera 621/15/CONS); ai sensi poi dell’art. 3-bis, comma 4, nel caso di superamento di una soglia percentuale dei volumi rinvenuti sui volumi totali di ciascun operatore, l’operatore è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta.
Con delibera n. 665/2020 AGCOM irrogava a carico di Express Group s.r.l., la sanzione amministrativa di € 30.000,00 per aver violato l’art. 3-bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS.
Con sentenza n. 13416 del 2023 il T.a.r. per il Lazio accoglieva il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, rigettati i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, c. 2 c.p.a., in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna Express Group s.r.l. alla rifusione, in favore di Agcom, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge.