Accolto il ricorso di Wind Tre per il permesso di costruire una stazione radio nel Comune di Avigliano Umbro
Pubblicato il: 6/17/2024
Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; Regione Umbria è assistita dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo.
Con istanza presentata il 15 settembre 2019 Wind Tre presentava istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per realizzare, in Comune di Avigliano Umbro, una nuova stazione radio base sul fondo, di proprietà del Comune, censito al Catasto al Foglio 54, mapp. 145, che ricade all’interno di un sito individuato quale “Rete natura 2000”, ovvero il sito ZSC IT5220008, Monti Amerini.
In relazione al progetto veniva rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire, il parere radioprotezionistico favorevole e l’autorizzazione sismica. Trattandosi – come precisato – di area inclusa in un sito classificato quale Zona Speciale di Conservazione, l’appellante trasmetteva alla Regione Umbria l’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza.
All’esito dell’istruttoria la Regione, con nota prot. nr. 0045466-2022 del 07/03/2022 comunicava i motivi ostativi all’accoglimento.
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 26 luglio 2022 Wind ha impugnato, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sia l’indicato parere negativo che gli atti ad esso presupposti.
Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha respinto l’impugnazione, ritenendo il ricorso inammissibile in quanto tardivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 30/2023, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione e annulla la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 5437 del 30 maggio 2022.