Respinti i ricorsi di Margherita S.p.A. contro l'ingresso della GDO Esselunga nel Comune di Bologna
Pubblicato il: 6/17/2024
Nel contenzioso, Margherita S.p.A. è affiancata dagli avvocati Corrado Orienti e Maria Elena Maratia; il Comune di Bologna è assistito dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni e Caterina Siciliano; Esselunga S.p.A. è difesa dagli avvocati Aldo Russo e Giovanni Corbyons.
Espongono le appellanti che la pretesa da esse azionata in primo grado attiene il ristoro del pregiudizio ingiusto subito per avere il Comune di Bologna illegittimamente consentito l’ingresso dell’operatore Esselunga s.p.a. (già Esselunga Emilia s.p.a.) nella medesima quota di mercato occupata dagli esercizi commerciali, di cui sono titolari il Gruppo Nordiconad, Nordiconad soc. coop. e Margherita s.p.a. nella zona Est di Bologna, e di conseguenza per avere causato lo storno di clientela derivato.
Ciò sarebbe avvenuto mediante il rilascio da parte del Comune di Bologna in capo a Esselunga Emilia s.p.a. (oggi Esselunga s.p.a.) di provvedimenti di autorizzazione per il commercio al minuto in sede fissa n. 155309 e n. 155391 del 19 novembre 1997 per complessivi mq. 2.835, riguardanti la struttura di vendita sita in Bologna, via Guelfa n. 13, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata all’esito del contenzioso avanti al Giudice Amministrativo (cfr. sentenze del TAR di Bologna n. 407/1999 e n. 409/1999 in data 17 settembre 1999, confermate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 5655/2011 e n. 5656/2011 in data 21 ottobre 2011).
Con sentenza n. 1003 in data 20 dicembre 2018 il TAR di Bologna ha respinto, per ritenuto difetto dei necessari presupposti, la domanda risarcitoria.
Di tale sentenza Margherita S.p.A. e Nordiconad Soc. Coop. hanno chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure: “Errore nel giudizio per erronea valutazione in fatto e diritto, contraddittorietà, ingiustizia della pronuncia, contrasto e contraddittorietà con precedente giudicato, omessa valutazione”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 1003/2018. Condanna le appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito: a) € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Bologna; b) € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Esselunga S.p.A.