Accolto l'appello di Strada dei Parchi S.p.A. contro F.lli Totani S.r.l.
Pubblicato il: 6/17/2024
Nel contenzioso, Strada dei Parchi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Terrigno; F.lli Totani S.r.l. è assistita dall'avvocato Rodolfo Ludovici.
Con l’appello in esame, la società Strada dei Parchi s.p.a., concessionaria dell’omonima autostrada, ha chiesto la riforma – limitatamente alla parte per lei lesiva – della sentenza del TAR Abruzzo, meglio indicata in epigrafe, pronunciata, su ricorso della F.lli Totani s.r.l., a margine di una complessa vicenda i cui tratti salienti possono essere riassunti come di seguito.
Nel 2003 la società F.lli Totani, titolare di un’attività commerciale di rivendita di autoveicoli, ha domandato al Comune di L’Aquila l’ampliamento del proprio impianto produttivo, comportante variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998. A seguito di apposita conferenza di servizi, tale domanda ha ottenuto, in data 14 settembre 2009, un parere favorevole avente valore di proposta di variante urbanistica sulla quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447 del 1998, sarebbe stata necessaria una pronuncia definitiva del Consiglio comunale.
La seguente inerzia del Comune ha condotto la società richiedente a promuovere ricorso giurisdizionale contro il silenzio, ricorso che è stato accolto dal TAR Abruzzo con sentenza n. 435 del 2013, confermata dalla sentenza di questa Sezione n. 201 del 2014. Riattivato il procedimento, tuttavia, il dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), responsabile del procedimento di ampliamento, ha preso atto di alcune circostanze di fatto sopravvenute, tali da comportare la necessità del riesame del precedente parere favorevole del 2009 e, di conseguenza, con proprio provvedimento del 5 febbraio 2014, ha revocato l’esito positivo della conferenza di servizi di cui al menzionato parere.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla società richiedente dinnanzi al TAR Abruzzo il quale, con sentenza n. 388 del 2015, l’ha annullato per motivi di natura formale, ritenendo la necessità che un eventuale provvedimento di secondo grado, riguardante il parere della conferenza di servizi, fosse adottato seguendo il medesimo iter procedurale, e quindi mediante l’intervento di un nuovo parere della conferenza medesima.
I descritti esiti negativi della conferenza di servizi sono stati impugnati dalla società F.lli Totani dinnanzi al TAR Abruzzo (il primo, con il ricorso introduttivo e il secondo con motivi aggiunti), con ricorso allibrato al n. RG 50/2017.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge i motivi aggiunti presentati in primo grado, nella parte indicata in motivazione; dichiara in parte improcedibile l’appello incidentale e, per la restante parte, lo respinge, nei sensi indicati in motivazione.