Accolto il ricorso di Aprica S.p.A. per il servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzolo sull'Oglio
Pubblicato il: 6/5/2024
Nel contenzioso, Aprica S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini; Eco.S.e.i.b. S.r.l. è assistita dagli avvocati Giuseppe Fianchino e Salvotore Mole; il Comune di Palazzolo sull'Oglio è difeso dall'avvocato Domenico Bezzi; Servizi Comunali S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Alberto Salvadori.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione n. 492 del 6 giugno 2023, successivamente pubblicata in data 7 giugno 2023, con cui, al termine della procedura indetta dalla centrale unica di committenza CUC costituita fra i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Gussago e Rodengo Saiano, il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha aggiudicato in via definitiva il servizio di igiene urbana, con durata quinquennale, in favore del costituendo RTI tra Linea Gestioni s.r.l. (capogruppo e mandataria) e Solco società consortile cooperativa a r.l. (mandante, che ha indicato quali consorziate esecutrici Solidarietà Provagliese coop. sociale ONLUS e Verso l'Altro cooperativa sociale).
Dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in seno al verbale del 10 maggio 2023 – registrato al prot. n. 18123 dell''11 maggio 2023.
La Eco.S.e.i.b. s.r.l., terza classificata nella graduatoria finale della gara, ha impugnato tali atti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, chiedendo l’esclusione del RTI aggiudicatario, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato, nonché la condanna dell'Amministrazione a disporre la riedizione del segmento di gara relativo alla valutazione delle offerte tecniche secondo i differenti criteri di giudizio previsti dal paragrafo 18.2 della lex specialis per il caso di soli due partecipanti alla gara (non più confronto a coppie, ma confronto cd. “scolastico”).
Con la sentenza n. 918 del 18 dicembre 2023 il T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso, rigettando, in particolare, l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla aggiudicataria per mancanza della prova di resistenza e ritenendo fondata la prima censura proposta da Eco.S.e.i.b. s.r.l. in rapporto al mancato possesso dell’iscrizione ANGA (Albo nazionale gestori ambientali) in capo alla mandante del RTI controinteressato, Consorzio Solco.
Aprica s.p.a., società incorporante di Linea Gestioni s.r.l., mandataria del RTI aggiudicatario, e il Consorzio Solco (mandante) hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la pronuncia del T.a.r.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Eco.S.e.i.b. s.r.l. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.