Inammissibile il ricorso di Vila S.r.l. contro Regione Campania
Pubblicato il: 6/18/2024
Nel contenzioso, Vila S.r.l. è affiancata dall'avvocato Vincenzo Scarano; Regione Campania è assistita dall'avvocato Angelo Marzocchella.
La Vila s.r.l., quale organismo intermediario, ha svolto attività di soggetto attuatore della “sovvenzione globale” disposta dalla Commissione CEE con decisione C/93256/5 del 16 febbraio 1993; con provvedimento in data 29 giugno 1998 la Regione Campania, in sede di rendicontazione finale, formulava dei rilievi sul suo operato, con conseguente richiesta di restituzione di euro 525.370,00, in considerazione del pagamento delle spese in favore delle imprese destinatarie dei contributi comunitari oltre i termini stabiliti dalla convenzione.
La società Vila ha impugnato detto provvedimento lamentando che l’ordine di recupero non ha valutato l’imputabilità del ritardo; con un successivo ricorso ha poi gravato la determinazione regionale del 3 luglio 2000, recante alcune variazioni in rettifica e la richiesta di rimborso; con i motivi aggiunti ha poi impugnato anche la determinazione in data 2 maggio 2002.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2919 del 2004, previa riunione, ha respinto i ricorsi.
Avverso tale sentenza ha esperito appello la Vila s.r.l., allegando di avere portato a termine le attività delegatele e che il superamento dei termini, presupposto del recupero, non era imputabile alla sua condotta, ma alla Regione Campania, che aveva tardato nel corrispondere il secondo acconto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese di giudizio.