Gruppo Distribuzione S.p.A. vince al CdS in materia di errore nella modulistica degli appalti
Pubblicato il: 6/3/2024
Nel contenzioso, Gruppo Distribuzione S.p.A. è affiancato dallo Studio Tonucci & Partners, con il partner Piergiuseppe Venturella e il senior associate Francesco Verrastro; Consap S.p.A. è assistita dall'avvocato Pierluigi Piselli; Concerto S.r.l. è difesa dall'avvocato Massimo Togna.
Con ricorso al T.a.r. del Lazio la società Gruppo Distribuzione s.p.a., che aveva partecipato, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria redatta dopo l’esame delle offerte, alla procedura di gara indetta, con determina del 19 settembre 2022, da Consap s.p.a. per l’affidamento del servizio di “contact center di assistenza al cittadino in materia di fondi di solidarietà, di fondi di garanzia e altri servizi istituzionali” dell’importo a base d’asta di € 3.956.384,00, soggetto a ribasso, oltre € 1.850,00 per gli “oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso”, ha impugnato unitamente alla lex specialis di gara l’esclusione disposta nei suoi confronti per mancata espressa indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza correlati all’appalto.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4502 del 21 maggio 2024, ha annullato la precedente decisione del Tar Lazio, la quale escludeva l’operatore economico risultato primo in graduatoria perché non aveva specificato nell’offerta economica i costi del personale e gli oneri di sicurezza come richiesto dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha deciso che, in situazioni del genere, l’esclusione automatica non è giusta in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto aiutare l’operatore economico a correggere l’errore attraverso il soccorso istruttorio.
I giudici hanno sottolineato che, in generale, la mancata indicazione dei costi obbligatori comporta l’esclusione automatica. Tuttavia, se questa mancanza è causata da modulistica fuorviante fornita dalla stazione appaltante, allora si deve dare la possibilità di correggere l’errore: nel caso specifico, il modulo utilizzato non prevedeva uno spazio per inserire i costi richiesti e la maggior parte dei partecipanti alla gara non aveva indicato questi dati (l’unico che lo aveva fatto aveva dovuto utilizzare un metodo non previsto). Dato che era impossibile inserire correttamente i dati richiesti, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Stazione appaltante doveva permettere la correzione tramite soccorso istruttorio.