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Accolto il ricorso di Fast Eat Italy per il servizio di gestione del bar dell'ospedale di Cattinara


Pubblicato il: 6/18/2024

Nel contenzioso, Fast Eat Italy S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Schiratti; ASUGI è difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto; Serenissima Ristorazione S.p.A. è assistita dall'avvocato Andre Manzi.

Con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, ove acquisiva il numero di registro generale 292/2023, la società Fast Eat Italy S.r.l. impugnava il decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito Azienda o A.S.U.G.I.) n. 612 del 13 luglio 2023, avente ad oggetto la concessione a favore della società Serenissima Ristorazione S.p.a. del servizio di gestione del bar e della pizzeria presso il presidio ospedaliero di Cattinara e del servizio di mensa alternativo.

Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 378 del 1° dicembre 2023, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalle parti resistenti, rilevandone comunque, nel merito, l’infondatezza.

Il giudice di primo grado ha premesso che “nessuna proroga del servizio può dirsi legittimamente intervenuta a favore della ricorrente Fast Eat”, atteso che “la società, dopo essersi dichiarata disponibile ad una prosecuzione del servizio a specifiche condizioni, diverse da quelle attualmente in essere (e cioè per una durata di 12 mesi, con eventuale rinnovo per altri 12, cfr. la nota del 10 maggio 2023, doc. 10 del ricorrente) non ha dato risposta, nel termine espressamente indicato come perentorio da ASUGI, alla proposta formale di proroga dell’affidamento per soli 6 mesi (di cui alla PEC del 24 maggio 2023, cfr. doc. 23 del ricorrente). La proposta di ASUGI doveva, conseguentemente, dichiararsi decaduta allo scadere della data indicata per darvi riscontro (26 maggio 2023)”.

La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame (R.G. n. 2204/2024), dalla originaria ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2204/2024, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato. Spese del doppio grado di giudizio compensate, fermo il diritto della parte appellante al rimborso da parte delle resistenti, in solido tra loro, del contributo unificato versato in relazione ai due gradi di giudizio.