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Rigettato il ricorso di Società Agricola Vicentina contro AE in materia di imposta di registro


Pubblicato il: 6/5/2024

Nel contenzioso, Società Agricola Vicentina S.r.l. è affiancata dagli avvocato Alberto Gommellini e Matteo Targhini.

La società agricola Vicentina srl unipersonale versava l'imposta proporzionale di registro sulla complessiva operazione qualificata dall'agenzia delle entrate come cessione di azienda, relativa al decreto di trasferimento del giudice delegato emesso a conclusione del concordato fallimentare della società Gam, con terzo assuntore la predetta società.

In data 30 novembre 2018 la società agricola vicentina chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso alla stregua dell'articolo 77 d.P.R. del 26 aprile 1986, n.131.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 21 d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 la predetta società impugnava il rifiuto tacito dell'agenzia dinanzi alla commissione tributaria provinciale Di Campobasso, la quale con sentenza numero 434 del 2019 restringeva il ricorso.

Interposto gravame, la commissione tributaria regionale del Molise, nel confermare la prima decisione, respingeva il gravame della società contribuente.

Avverso detta sentenza, la società agricola Vicentina ricorre per la Cassazione sulla base di quattro motivi. Replica con controricorso l'amministrazione finanziaria.

La Cassazione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia della somma di € 7.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.