Accolto il ricorso di Costruzioni GDL S.r.l. per il pagamento dell'imposta di registro
Pubblicato il: 6/6/2024
Nella vertenza, Costruzioni GDL S.r.l. è affiancata dall'avvocato Enrico Soprano.
Con sentenza del tribunale civile di Roma n. 18285 del 2014 le società Costruzioni GDL s.r.l., INGG. LOY DONA E BRANCACCIO L.D.B. s p.a. nonché INTERCCOR - interventi coordinati - s.p.a. in Liquidazione, venivano condannate a pagare rispettivamente gli importi di euro 1.245.703,19, di euro 326.486,94, nonché di euro 318.325,84 in favore della società Vesuvio.
L'agenzia delle entrate liquidava l'imposta principale di registro per complessivi euro 60.094,00 notificando alle predette società l'avviso di liquidazione numero 2014 003SC 000018285.
Le società contribuenti impugnavano congiuntamente l'avviso di liquidazione sostenendo la violazione del principio di alternatività tra imposta di registro e iva ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 27 aprile 1986, n. 131.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso sostenendo che non sono soggetti ad imposta proporzionale di registro gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 citato. L'agenzia delle entrate interponeva gravame avverso la sentenza n. 10041 del 2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma.
I giudici di appello accoglievano il gravame dell'amministrazione finanziaria, riformando quindi la decisione di primo grado, affermando che le somme relative agli interessi moratori – oggetto della sentenza di condanna - non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'Iva, con la conseguenza che essi sono assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale; inoltre affermava che la sentenza del tribunale di Roma, n.18285 del 2014 aveva statuito che gli importi oggetto di condanna non costituivano corrispettivi di beni o servizi resi dalla società, ma si configuravano come versamenti per attribuire alla società i mezzi finanziari per il loro funzionamento. La CTR affermava, inoltre, che a pagina due della citata sentenza del tribunale, l'oggetto della controversia era individuata come pagamento di somme e risarcimento danni in materia consortile; chiarendo che le contribuenti non avevano fornito la prova di aver assoggettato le somme oggetto della sentenza di condanna all'imposta sul valore aggiunto ritenendo quindi non violati i principi di alternatività dell'imposta.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per il riesame della fattispecie con riferimento alla seconda doglianza.