Rigettato il ricorso di BIOCASA S.r.l. relativo alle imposte da cessione di terreno
Pubblicato il: 6/7/2024
Nel contenzioso, BIOCASA S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marcella Alberghina.
Con sentenza dell’8.6.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla Biocasa S.r.l. avverso l'avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate di Palermo aveva chiesto il pagamento dell’imposta di registro e catastale per l’anno 2017. In particolare, i giudici di prime cure respingevano le argomentazioni dell'Ufficio, osservando che la cessione oggetto dell'imposizione si inseriva nell'ambito di interventi attuativi di programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 865/71 realizzati su aree ricadenti nella categoria di quelle previste dal titolo III delia stessa legge e che, pertanto, andava assoggettata a tassazione in misura fissa.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e nella contumacia della società contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che "le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una Regione, e che le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo di stretta interpretazione, operavano solo relativamente agli atti e contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, e non anche di edilizia convenzionata e agevolata di cui al titolo V della citata legge.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Biocasa s.r.l. sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

