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Improcedibilità del ricorso del Comune di Pollena Trocchia contro ASD Accademia Gymnasion


Pubblicato il: 6/19/2024

Nel contenzioso, il Comune di Pollena Trocchia è affiancato dall'avvocato Bruno De Maria; ASD Accademia Gymnasion è assistita dagli avvocati Valerio Di Stasio e Francesco Nobile

Il Comune di Pollena Trocchia ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione settima, 24 marzo 2021, n. 1976, con cui è stato accolto il ricorso proposto da A.S.D. Accademia Gymnasion avverso il provvedimento n. 7982 del 23 maggio 2020 del Dirigente del Settore Lavori pubblici - Urbanistica - Protezione civile del Comune di Pollena Trocchia, avente ad oggetto “proposta di lavori di riqualificazione e completamento del Centro Sportivo di Via Esperanto ed affidamento in concessione ai sensi dell’art.1 comma 304 della L.147/2013 e s.m.i - comunicazione di improcedibilità dell’istanza” ed i relativi atti presupposti ivi compresa la nota prot. n. 15505 del 7 ottobre 2019 del Sindaco del Comune di Pollena Trocchia, riferita ad una proposta di projec financing avanzata dalla società ricorrente.

 Segnatamente con il ricorso di prime cure A.S.D. Accademia Gymnasion aveva articolato le seguenti censure: violazione di legge (con particolare riferimento agli articoli: 1, 3, 14 e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990; 1, comma 303, 304, 305 della legge n. 147 del 2013; 24 e 97 Costituzione); eccesso di potere, perplessità, sviamento, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, violazione del giusto procedimento e dei principi generali di economicità, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa; incompetenza dell’organo all’adozione dell’atto definitivo; violazione del regime della tipicità degli atti amministrativi; violazione dei termini di legge.

Con la sentenza di prime cure il Tar ha in limine litis disatteso l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Pollena Trocchia in relazione sia alla nota del Sindaco prot. n. 15505 del 7 ottobre 2019, sia all’atto del 19 novembre 2019 di riconvocazione della conferenza di servizi, sia, infine, al verbale della conferenza di servizi del 28 novembre 2019, trattandosi in tutti i casi di atti aventi natura meramente endoprocedimentale, richiamando la costante giurisprudenza in materia di non impugnabilità degli atti endoprocedimentali in quanto non immediatamente lesivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto improcedibile il presente appello, annullando senza rinvio la sentenza appellata.