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Respinto il ricorso di DFC Costruzioni per l'intervento di manutenzione del Fosso Acqua Candida


Pubblicato il: 6/19/2024

Nel contenzioso, DFC Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria e Davide Tagliaferri; la Provincia di Frosinone è assistita dall'avvocato Mariacristina Iadecola; il Consorzio di Bonifica Valle del Liri è difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto; GFC Appalti Generali S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Di Mascio.

D.F.C. Costruzioni S.r.l., (d’ora in poi per brevità anche D.F.C. Costruzioni) ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio, sez. distaccata di Latina, sez. I, 17 ottobre 2023, n. 718, con la quale si è respinto il ricorso da essa presentato avverso la determinazione dirigenziale n. 157 del 9.8.2023, con cui il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha aggiudicato la gara S.U.A. 3/2023, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “Intervento di manutenzione corso d’acqua Fosso Acqua Candida ne Comune di Cervaro” (CUP B17H21001480005 - CIG 9551545847), alla G.F.C. Appalti Generali S.r.l. (di seguito G.F.C.)

 Con deliberazione commissariale n. 166 del 31.12.2022 il Consorzio di Bonifica Valle del Liri (d’ora in poi “Consorzio”), tramite adesione alla convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Frosinone (rif. Delibera consortile n. 105/2021), indiceva infatti una procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento de quo, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 9.30 del 17.2.2023.

In esito alle operazioni di gara, la S.U.A., con nota provinciale prot. n. 24636 del 5.7.2023, acquisita al prot. consortile n. 5932 del 6.7.2023, comunicava la proposta di aggiudicazione del contratto in favore della G.F.C., mentre la società D.F.C. Costruzioni si classificava al secondo posto.

Con il ricorso di prime cure l’odierna appellante deduceva che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, la G.F.C. aveva prodotto la propria offerta, alla quale era allegata la garanzia provvisoria, avente come beneficiario la S.U.A. Provincia di Frosinone, e che, come risultante dallo stesso provvedimento di aggiudicazione, con nota prot. provinciale n. 0029066 del 4.8.2023, acquisita al protocollo consortile al n. 7012/2023, la S.U.A. aveva comunicato al Consorzio che in data 3.8.2023 alla G.F.C. era stata inviata una richiesta di soccorso istruttorio, avente ad oggetto la garanzia provvisoria, che andava modificata in modo tale da renderla conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il cui punto 3.6.1 affermava esplicitamente che la garanzia provvisoria dovesse essere intestata al Consorzio, quale Ente Aggiudicatore, e non alla Provincia.

In sostanza la ricorrente censurava la scelta della stazione appaltante di essere ricorsa al soccorso istruttorio, consentendo alla G.F.C. di sanare la cauzione provvisoria già presentata con l’indicazione del beneficiario errato, e conseguentemente la scelta di aggiudicare l’appalto alla G.F.C., nonostante la stessa avesse prodotto una cauzione nulla e insanabile, sulla base del rilievo che costituisse una nuova polizza, con data di emissione successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, integrato dal ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna D.F.C. Costruzioni s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Frosinone, del Consorzio di Bonifica Valle del Liri e di G.F.C. Appalti Generali S.r.l., liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.