Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Mediapolis relativo al progetto di urbanizzazione nei comuni torinesi


Pubblicato il: 6/20/2024

Nel contenzioso, Mediapolis S.r.l. è affiancata dall'avvocato Teodosio Pafundi; Regione Piemonte è assistita dall'avvocato Eugenia Salsotto; il Comune di Albiano D'Ivrea è difeso dall'avvocato Massimo Occhiena; il Comune di Caravino è rappresentato dall'avvocato Stefano Cresta e Anteo Massone; per il Comune di Vestigne ha agito l'avvocato Andrea Castelnuovo.

La Mediapolis S.p.A. (oggi sostituita, anche processualmente, dal Fallimento Mediapolis) svolgeva attività di realizzazione e promozione di parchi a tema. La Società aveva acquisito, negli anni novanta, la disponibilità di un vasto appezzamento di terreno nel Comune di Albiano di Ivrea allo scopo di edificare e sviluppare un insediamento polifunzionale. Il progetto comprendeva un parco a tema outdoor, un parco a tema indoor, un albergo con sale conferenze e tre edifici polifunzionali con relativi centri commerciali. Il progetto prevedeva anche un’ampia serie di opere di urbanizzazione e di infrastrutture a servizio della collettività.

Sul piano urbanistico, la Società otteneva le necessarie approvazioni in variante; sul piano commerciale, la Società otteneva le autorizzazioni regionali per l’apertura dei centri commerciali.

La Società Mediapolis s.p.a, in seguito al maturare di una situazione di insostenibile esposizione finanziaria, veniva avviata verso procedure liquidatorie. Il Tribunale di Ivrea, peraltro, in considerazione dell’iter procedurale del progetto “Parco a Tema” non concedeva l’ammissione al concordato preventivo.

 A seguito di un ulteriore incontro con i rappresentanti della Società, la Regione comunicava, con nota del 5.08.2014, che il Parco a Tema non avrebbe potuto essere realizzato nel Comune di Albiano di Ivrea e ne proponeva lo spostamento su altre aree a destinazione industriale anche alla luce di un asserito consenso della proponente privata sul punto.

La Società proponeva ricorso dinanzi al T.a.r Piemonte, chiedendo il risarcimento del danno da ritardo e, in subordine, di quello derivante dalla violazione del contatto sociale qualificato.

Il T.a.r, con la decisione 29 luglio 2020, n.495, ha respinto il ricorso ritenendo non sussistenti gli elementi oggettivi, soggettivi e causali della fattispecie lesiva lamentata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi