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Accolto il ricorso della Città di Lecce Hospital per la valorizzazione delle prestazioni dialitiche


Pubblicato il: 6/20/2024

Nel contenzioso, Città di Lecce Hospital GVM Care & Research è affiancata dagli avvocati Patrizio Melpignano, Mauro Putignano e Sonia Selletti; ASL di Lecce è assistita dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Isabella Fornelli.

La s.r.l. Città di Lecce Hospital GVM Care & Research, ha impugnato davanti al T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce di cui in epigrafe e gli atti connessi, presupposti e consequenziali con i quali la A.S.L. ha proceduto alla valorizzazione economica “a saldo” delle prestazioni dialitiche rese nel corso dell’anno 2013 riconoscendo un importo minore rispetto a quello fatturato dalla struttura.

La vicenda concerne il riconoscimento, in misura inferiore al fatturato, del saldo delle prestazioni dialitiche rese nel corso dell’anno 2013 da struttura accreditata.

La sentenza del T.A.R., che ha accolto il primo ordine di motivi di ricorso, ha respinto il secondo, relativo all’applicazione della regressione tariffaria di cui alla l.r. Puglia n. 4 del 2010.

Con appello ritualmente notificato e depositato la Città di Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l. ha impugnato l’indicata decisione del T.A.R. nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado. In particolare, con il primo motivo d’appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 3, c.p.a. sia perché sulla questione della nullità non è stato provocato il contraddittorio (dal che la necessità che la causa venga rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, co. 1, c.p.c.); sia per il vizio di extrapetizione non potendosi predicare una nullità rilevabile ex officio dato che l’art. 7 della l.r. Puglia n. 4/2010 non è una norma inderogabile.

L’ASL di Lecce si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.