Respinto il ricorso di Diagnostica Medica S.r.l. contro l'ASL di Avellino
Pubblicato il: 6/20/2024
Nel contenzioso, Diagnostica Medica S.r.l. è affiancata dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino.
Con la sentenza gravata Il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto contro la delibera 470/2008 dell’ASL di Avellino, relativa alla regressione tariffaria per l’anno 2006. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado. L’Azienda sanitaria locale di Avellino non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria dell’8 maggio 2024.
Il T.A.R., dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di regressione tariffaria unica, ha ritenuto legittima la determinazione della A.S.L. disattendendo puntualmente le singole censure mosse dalla ricorrente.
Tali censure, riferite a pretese violazioni procedimentali da parte della A.S.L., sono state considerate infondate anche perché non deducono specifiche conseguenze sul piano sostanziale in punto di violazione delle delibere regionali di cui gli atti impugnati fanno applicazione, e presuppongono un ruolo attivo e organico del tavolo tecnico che, invece, la giurisprudenza consolidata ha escluso.
La s.r.l. Diagnostica medica ha impugnato la decisione del T.A.R. con ricorso in appello con cui domanda, con il primo motivo e ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., di estendere l’invalidità della delibera impugnata anche alla successiva n. 649 del 2008 di cui costituisce presupposto imprescindibile; mentre con il secondo motivo, ripropone, in sostanza, le censure non accolte in primo grado sulla violazione del criterio della ragionevolezza nella fissazione retroattiva dei tetti di spesa e sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
Nel merito, l’appello contesta la sentenza gravata che ha ritenuto legittimo il meccanismo della regressione tariffaria, sostenendo che il caso di specie sarebbe peculiare rispetto alla giurisprudenza assolutamente dominante.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.