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Respinto il ricorso dell'Autodromo Nazionale di Monza relativo alla convenzione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza


Pubblicato il: 6/20/2024

Nel contenzioso, Autodromo Nazionale di Monza è affiancato dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

L’Automobile Club d’Italia – ACI (di qui in avanti anche solo “ACI”) è concessionaria, per il periodo 1.01.2020 – 31.12.2028, dell’Autodromo Nazionale di Monza in forza della Convenzione stipulata in data 3 settembre 2019 con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. ACI ha sub-concesso, per il medesimo periodo, alla società SIAS (società in house di ACI) l’intero complesso dell’Autodromo di Monza.

Riferisce l’appellante che ACI ha riscontrato la necessità di attuare interventi di rifacimento della pista e di riqualificazione dei sottopassi, in attuazione delle priorità rappresentate da Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited che hanno manifestato l’opportunità che detti interventi siano realizzati entro il Gran Premio di Formula 1 che sarà disputato nel mese di settembre 2024.

La procedura è stata aggiudicata al RTP MCI Infrastructures Engineering s.r.l. (mandataria), con mandante l’Arch. Giuseppe Laporta, con provvedimento del 22 novembre 2022, mentre l’RTP Dromo si è classificata in seconda posizione.

Con provvedimento del 27 settembre 2023 Invitalia ha aggiudicato la gara della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTP MCI.

La Dromo ha impugnato tale ultimo provvedimento di aggiudicazione (dinanzi al TAR Lombardia, Milano, sez. IV, r.g. n. 2103/2023), chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, adducendo, sostanzialmente, che il precedente affidamento da parte di SIAS del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo al medesimo intervento avrebbe determinato una “distorsione della concorrenza” fornendo al RTP MCI “un incommensurabile vantaggio competitivo” sugli altri concorrenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 1083/2024. Nulla per le spese.