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Respinto l'appello di Abbott S.r.l. relativo al servizio automatizzato "Corelab" per le indagini diagnostiche


Pubblicato il: 6/21/2024

Nel contenzioso, Abbott S.r.l. è affiancato dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro; Roche Diagnostics S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.

Con delibera del Direttore Generale 276/2022, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (di seguito, “AOU”) ha indetto, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, una gara (n. 1146) a procedura aperta per la fornitura, in service, di un sistema automatizzato “Corelab” per l’esecuzione di indagini diagnostiche per la U.O.C. Biochimica Clinica ed Emergenze afferente al D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale, per la durata di cinque anni e per un importo complessivo, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga di 12 mesi, di € 7.524.000,00 oltre IVA, oltre ad € 4.440,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza, comprensivi dell’eventuale periodo di proroga.

La Commissione formulava pertanto proposta di aggiudicazione della gara a favore di Roche, aggiudicazione che veniva disposta con delibera del Direttore Generale 270/2023 a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta da parte del RUP. Al fine di garantire la continuità assistenziale, il rapporto in essere con Abbott è stato contestualmente prorogato fino al 19.9.2023.

Abbott, risultata terza in graduatoria, ha impugnato le risultanze di gara avanti al T.A.R. Campania (Napoli), deducendo presunte cause di esclusione dalla gara a carico di Roche e Siemens, nonché tornando a contestare i criteri di aggiudicazione prescelti a monte dalla stazione appaltante, rinnovando a tal fine le censure già proposte in un precedente ricorso e dichiarate dallo stesso T.A.R. Napoli inammissibili (sentenza n.7342/2022) in quanto ritenute interessare clausole della lex specialis non immediatamente impeditive della partecipazione alla gara.

 Con sentenza n. 06390/2023 il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso principale proposto da Abbot mentre i motivi aggiunti sono stati in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili; la sentenza ha altresì respinto il ricorso incidentale proposto da Roche, con rigetto di ogni ulteriore domanda proposta.

Con ricorso in appello ritualmente proposto Abbot, rimasta soccombente nei limiti sopra riassunti, ha impugnato la sentenza n. 6390/2023 del T.A.R. per la Campania (Napoli), reiterando tutte le censure proposte nel giudizio di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: - respinge l’appello principale proposto da Abbot S.r.l.; - dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Roche Diagnostics S.p.A. Condanna Abbot S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Federico II di Napoli, ed € 3000,00 in favore di Roche Diagnostics S.p.A., oltre oneri e accessori di legge.