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Respinto l'appello AGCom contro TIM in materia di sanzioni per variazione delle condizioni contrattuali


Pubblicato il: 6/21/2024

Nel contenzioso, TIM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.

L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 3/21/CONS del 5 gennaio 2021, ha accertato che la società TIM s.p.a., in merito alla variazione delle condizioni giuridiche ed economiche, a decorrere dal 29 febbraio 2020, di numerosi piani base di telefonia mobile prepagata a consumo, ha introdotto un costo fisso mensile del tutto estraneo al rapporto contrattuale originariamente instaurato, in difformità da quanto previsto dall’art. 70, commi 1 e 4, del codice ed ha ordinato alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 928.000,00 (novecentoventottomila/00), ai sensi dell’art. 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con la sentenza n. 2654 del 7 marzo 2022, ha accolto il ricorso proposto dalla TIM s.p.a. e, per l’effetto, ha annullato la delibera dell’AGCom n. 3/21/CONS del 5 gennaio 2021.

Di talché, l’Autorità ha interposto il presente appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 4642 del 2022). Condanna l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore della TIM s.p.a.