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Accolto il ricorso FISE contro la sanzione AGCM per intese anticoncorrenziali


Pubblicato il: 6/22/2024

Nella vertenza, FISE - Federazione Italiana Sport Equestri è affiancata dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

L’appellante Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) è un’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, unica federazione per lo sport equestre associata al CONI ex d.lgs. 242 del 1999.

La stessa riferisce che nell’anno 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva aperto nei sui confronti il procedimento A378, volto ad accertare l’esistenza di violazioni degli artt. 81 e/o 82 TCE.

Secondo l’Autorità alcune disposizioni dell’allora statuto di FISE avrebbero potuto chiudere il mercato equestre sia a nuovi soggetti entranti, sia a quelli in esso già operanti, impedendo ai propri affiliati e tesserati, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari e l’esclusione dalla federazione, di aderire ad altra associazione o ente che svolgesse attività negli sport equestri; previsione da leggere coordinatamente con quella secondo cui FISE sarebbe stata l’unico ente competente a disciplinare l’attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative.

Con provvedimento n. 22503 dell’8.6.2011, l’Autorità riteneva gli impegni assunti dall’associazione idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali evidenziati.

 Con il provvedimento n. 27186 del 2018, AGCM riapriva il procedimento A378C, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della l. n. 287/1990, per verificare la possibile violazione degli impegni assunti e la violazione degli artt. 101 e 102 TFUE (procedimento A378/E). L’Autorità rilevava che FISE, a partire dalla seconda metà del 2017, “avrebbe compresso l’ambito di attività delle organizzazioni concorrenti nello svolgimento di gare amatoriali”.

FISE ha impugnato quest’ultimo provvedimento avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati. Spese di lite del doppio grado compensate.