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Inammissibilità del ricorso di RFI circa la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico


Pubblicato il: 6/22/2024

Nel contenzioso, RFI S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guido Bellitti e Gian Michele Roberti; Trenitalia S.p.A. è difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Gabriele Sabato.

La controversia riguarda i provvedimenti conclusivi della verifica effettuata dall’URSF (organismo di regolazione di cui all’art. 37, d.lgs. n. 188/2003) sulla compromissione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico - sottoscritto tra alcune Regioni (Piemonte e Lombardia) e la società Trenitalia - riveniente dalla richiesta di tracce orarie presentata dalla impresa ferroviaria Arenaways s.p.a. successivamente fallita (ossia l’assegnazione delle tracce orarie necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri sulle relazioni Novara-Vercelli-Torino-Asti-Alessandria (via passante di Torino) e Alessandria-Pavia-Milano-Novara (via passante di Milano), nella parte in cui ha comportato limitazioni sulle fermate da effettuare sulla direttrice Milano-Torino. 

Detti provvedimenti sono stati annullati con sentenza 10 gennaio 2022 n. 146, con la quale il Consiglio di stato ha accolto in parte l’appello, riformando la sentenza di primo grado (di reiezione) e disponendo, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti di prime cure, l’annullamento del provvedimento dell’URSF 9 novembre 2010 n. 589 e del provvedimento dell’URSF 27 ottobre 2011 n. 768/4.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha impugnato per revocazione la sentenza n. 146 del 2022.

Nel corso del giudizio si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia s.p.a. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a rimborsare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia s.p.a. le spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti.