Accolto il ricorso di Rai Way S.p.A. per la rideterminazione del canone concessorio nel Comune di Bussi Sul Tirino
Pubblicato il: 6/24/2024
Nel contenzioso, Rai Way S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giulio Cerceo e Alessio Camastra.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’ottemperanza della sentenza n. 6010/2021 di questo Consiglio di Stato, che ha deciso l’appello proposto dall’odierna società ricorrente per riformare la sentenza del TAR per l’Abruzzo, n. 236/2018, del 18.7.2018, inerente il canone di concessione per un impianto per reti di comunicazione elettronica nel Comune di Bussi sul Tirino.
Più in particolare, con il ricorso di prime cure Rai Way aveva contestato che il canone precedentemente accordato dal Comune di 1.000 Euro annui (con possibilità di incremento fino a 4.000 Euro annui per due gestori di telefonia radiomobile presenti nel sito) fosse stato illegittimamente aumentato a 41.340 Euro (più aggiornamento ISTAT).
Il TAR per l’Abruzzo respingeva il ricorso con la sentenza n. 236/2018.
La sentenza n. 6010/2011 di questo Consiglio ha invece ritenuto fondato l’appello dell’odierna ricorrente sul difetto d’istruttoria e ha, pertanto, ordinato al Comune di Bussi sul Tirino (in qualità di autorità concedente) ed alla Regione Abruzzo (in qualità di autorità che decide sui provvedimenti gravati di usi civici), di rideterminarsi, ciascuno nei limiti della propria competenza e nel rispetto delle regole procedimentali indicate nella presente sentenza.
Con ricorso per ottemperanza R.G. n. 2507/2024 la Rai Way S.p.a. ha lamentato l’omessa esecuzione della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): i) ordina al Comune di Bussi sul Tirino, e successivamente alla Regione Abruzzo, di eseguire la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6010/2021 e di rideterminarsi sul contratto di concessione per l’impianto per reti di comunicazione elettronica (fg. 8, particella n. 352), nei sensi e nei termini indicati in motivazione; ii) nomina sin da ora, quale Commissario ad Acta il Prefetto di Pescara con facoltà di delega, il quale provvederà nel caso e nei termini indicati in motivazione; iii) condanna il Comune di Bussi sul Tirino a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza a favore di Rai Way S.p.a., che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, mentre compensa le spese per la Regione Abruzzo.