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Respinto il ricorso di Regione Umbria contro GE.FI.L e ACI


Pubblicato il: 6/24/2024

Nella vertenza, Regione Umbria è affiancata dall'avvocato Natascia Marsala; GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A. è assistita dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Stefania Lago e Andrea Manzi; ACI - Automobile Club d'Italia è difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

GE.FI.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria per l’annullamento della Deliberazione di Giunta regionale n. 1584 del 28.12.2018 avente ad oggetto l’Accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90 tra la Regione Umbria ed ACI – Automobile Club d’Italia per la gestione tassa automobilistica regionale, nonché il documento istruttorio allegato alla Deliberazione, lo schema di Accordo e i relativi allegati A e B.

La società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, in quanto lo schema di Accordo di cooperazione approvato dalla Regione Umbria per la gestione in collaborazione con ACI della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto), per il triennio 2019 – 2021, dissimulava un non consentito affidamento senza gara dei servizi connessi alla gestione della tassa in favore di ACI, in violazione delle regole di evidenza pubblica stabilite, a livello eurounitario, dalla Direttiva 2014/24/UE e, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 50 del 2016.

Il T.A.R. per l’Umbria, con la sentenza n. 4 del 2022, accoglieva il ricorso, prendendo atto della ordinanza del 30 giugno 2020 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C – 618/19, aveva dichiarato l’illegittimità dell’affidamento diretto ad ACI del servizio oggetto di controversia, stante il preminente interesse generale alla concorrenza sotteso alle norme sull’evidenza pubblica, che si traducevano in vincoli alla capacità negoziale delle amministrazioni, con le quali si perseguivano, da un lato, interessi di queste ultime, quali ‘qualità delle prestazioni’ e rispetto ‘dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza’ e dall’altro interessi degli operatori economici, quali ‘principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità’.

Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la Regione Umbria ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale per rinuncia. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.