Accolto il ricorso di Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Sava
Pubblicato il: 6/24/2024
Nella vertenza, Iliad Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Domenico Ielo e Giovani Mangialardi; il Comune di Sava è assistito dall'avvocato Bruno Decorato.
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1308 del 2021, del Tar di Lecce, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima società parte istante al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 0020406 del 26 agosto 2020, con cui il Comune di Sava ha comunicato a Iliad Italia il diniego dell'istanza presentata dalla Società il 17 aprile 2020, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, per la realizzazione di una Stazione Radio Base in Via Matteotti s.n.c., C.da Lamia.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello: - erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione un motivo (consistente nell’omessa prova da parte di Iliad Italia della inesistenza di siti alternativi) non riportato nella motivazione dell’atto impugnato; - violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, laddove si è ritenuto che Iliad Italia non avrebbe dovuto collocare la postazione là dove indicato nella domanda di autorizzazione, ma avrebbe dovuto vagliare siti alternativi quali quelli individuati nel Piano delle localizzazioni presentato dalla stessa società; - erroneità della sentenza nella parte in cui ha postulato un obbligo di Iliad Italia di realizzare la postazione nel sito indicato nel Piano delle localizzazioni e ha imposto la necessità di individuare un sito alternativo senza considerare le ragioni contrarie addotte da Iliad Italia. Sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6 e 10bis della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 86, 87, 90, allegato 13, modello A del d.lgs. 259/2003; artt. 7 e 9 della legge regionale Puglia 5/2002; sull’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti.
La parte comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori dovuti per legge.