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Guber S.p.A. vince il contenzioso contro AE in Cassazione in materia di registro Invim


Pubblicato il: 6/12/2024

Nel contenzioso, Guber S.p.A. è affiancata dall'avvocato Tonio Di Iacovo.

Con sentenza n. 1913/1/15, depositata il 21 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2012/001/OM/000000001/0/001) col quale era stato sottoposto a tassazione di registro, con aliquota proporzionale del 3% (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 9 della tariffa allegata, parte prima), il decreto di omologa (n. 1/2012) del concordato fallimentare emesso nel fallimento della ditta individuale "Maglificio Super di Zaffalon Mario", con terzo assuntore Guber S.p.a.

 Premesso che, nella fattispecie, l’imposta era stata liquidata (ex d.P.R. n. 131 del 1986, cit., art. 21, comma 2) sul valore dell’accollo dei debiti concorsuali, quale disposizione patrimoniale più onerosa, ha rilevato il giudice del gravame che: - come condivisibilmente rilevato nella sentenza impugnata, i debiti oggetto di accollo («verso fornitori, banche e istituti di credito») dovevano essere sottoposti a tassazione in misura fissa in quanto riconducibili ad operazioni rientranti nell’àmbito di applicazione dell’IVA – e, così, al principio di alternatività Iva/Registro – mentre l’aliquota proporzionale di registro poteva trovare applicazione (solo) per i debiti «verso dipendenti, Stato e altri Enti pubblici, ammontanti a 7.721,90 euro», con conseguente liquidazione del tributo (con aliquota del 3%) per importo pari ad € 399,65; - l’Agenzia non aveva dato conto di un diverso ammontare dei debiti per operazioni soggette all’IVA che il primo giudice aveva quantificato in complessivi € 1.487.008,58.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.