La Cassazione si pronuncia sul ricorso di AE contro Intesa Sanpaolo in materia di interessi e deduzione IRAP
Pubblicato il: 6/14/2024
Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura.
Intesa San Paolo chiedeva il rimborso della maggior IRES versata per gli anni 2004 e 2007 a seguito della deduzione dall’imponibile della quota forfettaria del 10 % dell’IRAP, prevista dall’art.6 d.l. n. 185/2008. Gran parte del capitale era rimborsato, e precisamente € 4.918.172,00, e venivano altresì rimborsati interessi con decorrenza però dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore della disposizione che prevedeva il suddetto rimborso. Rimaneva così non soddisfatta l’istanza per un importo residuo di € 103.232,00.
. Nel corso del primo grado l’Ufficio riconosceva ulteriori € 90.373, che formavano oggetto in parte di compensazione e per il resto la contribuente chiedeva il versamento della differenza. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla richiesta di maggiori interessi, facendoli decorrere dalla data del versamento. La CTR adìta sempre dall’Agenzia, accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio sulla decadenza dell’istanza di pagamento di ulteriori interessi, ed accoglieva il ricorso incidentale della contribuente per il rimborso delle imposte non ancora riconosciute.
Ricorre l’Agenzia in cassazione, affidandosi a due motivi, mentre Intesa San Paolo ha spiegato a sua volta ricorso, fondato su quattro motivi, e ha altresì depositato controricorso per resistere al ricorso avversario.
Con successiva memoria la contribuente ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite rilevando un contrasto fra alcune decisioni di questa Sezione sul punto oggetto del contendere, e particolarmente sulla decorrenza degli interessi.
La Corte, respinto il ricorso principale, accoglie il quarto motivo di quello incidentale e, respinti gli altri motivi dello stesso, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.