Respinto il ricorso di AGCM contro il Comune di Lecce e Poste Italiane S.p.A.
Pubblicato il: 6/25/2024
Nel contenzioso, il Comune di Lecce è affiancato dall'avvocato Laura Astuto; Poste Italiane S.p.A. è difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero e Flavia Speranza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha interposto appello avverso la sentenza n. 186/2023, con la quale il T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso ex art. 21- bis della L. n. 287/1990 proposto dalla stessa Autorità avverso: i) il bando della gara indetta dal Comune di Lecce per l’affidamento del servizio di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, di violazioni al codice della strada, di violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale (CIG 92337782A9); ii) la determinazione dirigenziale n. 1147 del 20.5.2022, il capitolato tecnico e, in particolare, l’art. 8 di tale capitolato, nonché, per quanto di interesse, ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
In punto di fatto l’appellante ha esposto che, in data 3.6.2022, la Società Fulmine Group s.r.l. (operante nel settore dei servizi postali), aveva inviato al Comune di Lecce - e, per conoscenza, all’A.G.C.M., all’A.G.Com. e all’A.N.A.C. – un’istanza di rettifica del bando della gara indetta da tale Comune per l’affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, di violazioni al codice della strada, di violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale.
In particolare, la Società aveva segnalato come alcune previsioni della lex specialis dovessero ritenersi lesive della concorrenza nel mercato dei servizi postali, caratterizzato dalla presenza di un “incumbent”, costituito dal fornitore del servizio universale (Poste Italiane s.p.a.).
Preso atto del riscontro del Comune, l’Autorità ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, articolando due motivi a sostegno dell’impugnazione. In particolare, l’Autorità ha dedotto l’illegittimità della clausola di cui all’art. 8 del capitolato, che – fissando una soglia di copertura diretta del territorio regionale e vietando di ricorrere alla c.d. postalizzazione – avrebbe determinato la violazione dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative disposizioni di riferimento contenute nelle direttive euro-unitarie, nonché dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera prestazione dei servizi.
Con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso dell’Autorità richiamando, in particolare, le motivazioni della sentenza n. 11164/2022 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.