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Respinto il ricorso di SIVAM relativo alla concessione per lo sfruttamento della fonte "Acqua Sacra"


Pubblicato il: 6/26/2024

Nel contenzioso, SIVAM - Società Imbottigliamento e Vendite Acque Minerali S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Pazzaglia e Francesco Corda; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Rita Caldarozzi.

La S.I.V.A.M. Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali s.r.l.u., quale titolare del diritto di concessione per lo sfruttamento della concessione mineraria per l’acqua minerale “Acqua Sacra” insistente su sedime sito in Roma, con accesso da via Passo del Furlo n. 53 e da via Monte Nevoso, di proprietà della Istituto di Ortofonologia s.r.l., con il ricorso di primo grado impugnava la nota di Roma Capitale del 12 settembre 2019 e gli atti correlati con cui era stata denegata l’autorizzazione del passo carrabile per l’accesso da via Passo del Furlo; la ricorrente impugnava, al contempo, l’intervenuta concessione al controinteressato Istituto di Ortofonologia dell’autorizzazione per l’installazione di un percorso pedonale protetto da dissuasori di sosta che avrebbero impedito alla ricorrente l’accesso carrabile all’impianto.

Deduceva la ricorrente, in sintesi: l’erroneo richiamo al parere negativo della polizia locale in ordine all’asserito mancato rispetto, ai fini dell’autorizzazione del passo carrabile, delle distanze minime dalle intersezioni stradali a norma del Codice della strada, omettendo di considerare le deroghe previste per gli accessi carrabili realizzati in epoca precedente all’entrata in vigore dello stesso Codice; l’omessa motivazione del diniego a fronte della condizione d’interclusione dell’accesso a una sorgente di acqua minerale, la cui gestione costituirebbe attività d’interesse pubblico; la conseguente illegittimità degli atti autorizzativi in favore della controinteressata relativi all’apposizione di dissuasori di sosta parapedonali nel tratto di via Passo del Furlo comprensivo dell’area antistante all’accesso carrabile.

In via subordinata, la ricorrente prospettava questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 285 del 1992 e del d.P.R. n. 495 del 1992 per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. nella misura in cui impedissero effettivamente di autorizzare il passo carrabile controverso.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale e della Istituto di Ortofonologia s.r.l., respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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