Accolto il ricorso di Cavit per l'accesso ai fondi dei programmi di sostegno per le attività agricole
Pubblicato il: 6/26/2024
Nel contenzioso, Cavit - Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino è assistito dagli avvocati Marco Sica e Mariano Protto.
Cavit - Cantina viticoltori del Trentino, azienda cooperativa operante nel settore vitivinicolo, riferiva di aver presentato all’(ex) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali domanda per la procedura di selezione al finanziamento comunitario relativamente a fondi dei programmi di sostegno del settore per la campagna 2016/2018 di cui al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016.
All’esito dei lavori del Comitato tecnico di valutazione presso il predetto Ministero, con decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016, la ricorrente era stata inserita nella graduatoria e collocata al 13° posto per un progetto rivolto al mercato USA.
Esponeva che a fronte di ricorsi proposti da altri concorrenti esclusi e sulla scorta di quanto trasmesso da Agea al termine dei controlli precontrattuali, il Ministero aveva annullato la graduatoria approvata e con decreto direttoriale n. 76507 del 14 ottobre 2016 riformulava l’ordine di priorità dei progetti ammessi al finanziamento, assegnando solo una minima parte dei fondi. Escludeva, quindi, taluni concorrenti, tra cui la stessa Cavit, precedentemente inserita in graduatoria.
Cavit era esclusa dalla graduatoria definitiva, adottata il 14 ottobre 2016, per aver violato gli artt. 6, comma 3 e art. 11, comma 1, lett. b) del D.M. n. 32072/2016, muovendo dalla sussistenza di un doppio finanziamento a cagione della sovrapponibilità della propria richiesta a quella di altre aziende che figuravano come soci all’interno della sua compagine sociale, avendo i suddetti soci presentato per la stessa campagna e per lo stesso Paese altro progetto.
La società impugnava in primo grado i correlati provvedimenti e deduceva i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Con sentenza n. 12342 del 2017 il T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così statuisce: accoglie il ricorso (incidente di esecuzione) nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accertata la nullità di ogni contrario atto di riduzione del contributo spettante, dichiara l’obbligo delle resistenti amministrazioni di eseguire il giudicato con le modalità e nel termine specificati nella stessa motivazione; - dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno; - nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, commissario ad acta il Direttore della Ragioneria generale dello Stato, o funzionario da lui subdelegato il quale, su istanza di parte, nel termine di cui in motivazione, darà seguito – con oneri a carico della parte pubblica – agli adempimenti discendenti dalla presente sentenza.