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Respinto il ricorso di Gibertini Elettronica S.r.l. relativo al servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche nei laboratori laziali


Pubblicato il: 6/27/2024

Nel contenzioso, Gibertini Elettronica S.r.l. è affiancata dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza.

La società appellante, terza classificata nella procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, per “l’affidamento del servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche (bilance e distillatori enologici) in dotazione presso i laboratori chimici”, ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, seconda sezione, n. 1996, pubblicata l’1 febbraio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione della stessa, contestando l’assenza dei requisiti obbligatori per lo svolgimento del servizio sia in capo alla prima che alla seconda classificata.

Accertato e non contestato l’accreditamento dell’aggiudicataria come laboratorio di taratura “Centro LAT248” per l’attività di manutenzione delle bilance, secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente: a) disapplicato la legge di gara che chiedeva il certificato di accreditamento per tutte e due le categorie di prodotti oggetto di affidamento; b) affermato, in assenza di una verifica da parte di soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, l’inesistenza di tale tipologia di accreditamento per i distillatori enologici; c) qualificato l’“Accreditamento LAT RMP 094R REV 08” di cui è titolare l’appellante come non corrispondente a quanto prescritto dalla legge di gara in tal modo sconfinando nel merito tecnico; d) omesso di pronunciarsi sull’assenza delle dichiarazioni dei produttori dei beni oggetto di gara che, in mancanza dell’accreditamento, avrebbero potuto attestare la capacità manutentiva del concorrente.

La società appellante ha, pertanto, riproposto le censure relative all’illegittima ammissione della seconda classificata, dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto della infondatezza della doglianza contro l’aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’Agenzia appellata delle spese di lite, liquidate per la presente fase in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.