Respinto il ricorso di Urban Vision per i lavori di restauro di cinque chiese romane appartenenti al Fondo Edifici di Culto
Pubblicato il: 6/28/2024
Nel contenzioso, Urban Vision S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giancarlo Tanzarella; Giovanni Corbyons e Carlo Maria Tanzarella; Vivenda S.r.l. è difesa dall'avvocato Italia Camperchioli.
La Urban Vision s.p.a., che aveva ottenuto l’aggiudicazione della sponsorizzazione tecnica, indetta dalla Soprintendenza di Roma, per l’esecuzione di lavori di restauro dei prospetti di cinque chiese romane appartenenti al Fondo Edifici di Culto, appella la sentenza del TAR Lazio, meglio individuata in epigrafe, redatta in forma semplificata all’esito della trattazione della domanda cautelare, che, in accoglimento del ricorso presentato dalla seconda classificata Vivenda s.r.l., ha annullato l’aggiudicazione predetta.
La procedura aveva, infatti, visto classificarsi al primo posto l’offerta di Urban Vision (con punteggio totale di 95,58%, di cui 30% per l’offerta tecnica e 65,85% per l’offerta economica), mentre al secondo posto si era classificata l’offerta di Vivenda (con punteggio complessivo di 93%, di cui 23% per l’offerta tecnica e 70% per l’offerta economica).
La sentenza del TAR ha dichiarato irricevibili il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da Vivenda, in quanto basati su circostanze fattuali che dovevano presumersi conosciute dalla ricorrente sin dalla data di pubblicazione dell’esito finale della procedura.
Inoltre, il TAR ha accolto il terzo e il quarto motivo, con i quali Vivenda aveva dedotto la mancata predeterminazione, da parte dell’amministrazione, di criteri e parametri valutativi, situazione per di più aggravata da una motivazione finale articolata solo per meri punteggi numerici. Per l’effetto, il TAR ha ordinato all’amministrazione di rinnovare la valutazione delle due offerte (le uniche presentate in gara), devolvendone l’esame a una nuova commissione. Infine, il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda sull’accesso (presentata da Vivenda con il ricorso in primo grado, sull’assunto per cui la sua richiesta di accesso era stata evasa solo parzialmente dall’amministrazione), non senza rilevarne, al contempo, l’inammissibilità per eccessiva genericità.
Con l’atto di appello in esame, Urban Vision contesta la sentenza del TAR, nella parte in cui essa ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso di primo grado, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo di appello, articolato in più profili di censura.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, a) respinge l’appello principale; b) respinge l’appello incidentale, nella parte indicata in motivazione, e, per la restante parte, lo dichiara improcedibile; c) compensa le spese del presente grado.