Respinto il ricorso di Easyjet Airline Company avverso gli importi contributivi previsti dalla ART
Pubblicato il: 6/28/2024
Nel contenzioso, Easyjet Airline Company è affiancata dall'avvocato Massimo Giordano.
Con delibera n. 172 del 5 dicembre 2019 l’Autorità di Regolazione dei trasporti (ART) ha stabilito per l’anno 2020 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendovi fra questi gli operatori che esercitano il servizio di trasporto aereo di passeggeri e merci.
La delibera è stata successivamente approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2020 e posta in esecuzione mediante la determina n. 77/2020 del Segretario generale dell’Autorità che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2020.
La stessa è stata successivamente integrata dalla delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 recante “Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021”.
Con ricorso notificato il 12 aprile 2021 e depositato il 14 aprile 2021 EasyJet Airline Company, impresa di navigazione aerea internazionale, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, domandandone l’annullamento.
Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
Con ricorso notificato il 18 luglio 2022 e depositato il 23 luglio 2022 EasyJet Airline Company ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.